Art. 20.
(Requisiti e condizioni per la commercializzazione).

      1. I funghi epigei spontanei freschi, per essere posti in commercio devono essere:

          a) confezionati in cassette od in altri imballaggi tali da consentire una sufficiente aerazione;

          b) disposti in singolo strato e non pressati;

 

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          c) integri, al fine di conservare tutte le caratteristiche morfologiche che consentono la sicura determinazione delle specie;

          d) freschi, sani, in buono stato di conservazione e non invasi da muffe e da parassiti.

      2. È ammessa esclusivamente la vendita dei funghi epigei spontanei freschi inclusi nell'elenco delle specie di cui all'allegato III annesso alla presente legge. Tale allegato può essere integrato o modificato dal Ministro della salute sulla base di richieste presentate dalle singole regioni o dalle province autonome.
      3. Il confezionamento di cui al comma 1, lettera a), deve essere effettuato in modo tale da garantire una chiusura inviolabile della confezione e allo stesso tempo consentire l'idonea conservazione del prodotto che per le sue caratteristiche naturali necessita di una particolare aerazione. Sulla confezione devono comparire, oltre alle indicazioni previste dalle norme vigenti sulla etichettatura dei prodotti alimentari, l'indicazione del fungo, con il nome scientifico che lo identifica, la specificazione degli eventuali trattamenti di cottura da effettuare prima del consumo, qualora previsti, e l'indicazione del numero di registrazione nazionale del micologo che ha provveduto alla certificazione del prodotto contenuto nella confezione stessa.